Con il varo del primo Dlgs correttivo del Jobs act sono stati fissati nuovi obblighi, controlli e sanzioni per i voucher lavoro al fine di combattere attraverso la loro piena tracciabilità l’illegalità e la precarietà . Tra le novità introdotte:
– i committenti imprenditori o professionisti saranno tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione scatteranno sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata emessa la comunicazione
– per i committenti imprenditori agricoli la “comunicazione” è resa più soft, potendosi perfezionare «in un arco temporale non superiore a sette giorni» (una forma di tutela nei casi di avversità metereologiche che possono ritardare l’inizio della giornata d’impiego nei campi); il settore agricolo viene inoltre escluso dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori (2mila euro di compensi massimi per ciascun committente), rimanendo per esso dunque in vigore solo il tetto generale dei 7mila euro per lavoratore, considerato che l’agricoltura è già soggetta a paletti stringenti sul lavoro accessorio (può essere usato, essenzialmente, solo nelle attività stagionali effettuate da pensionati e under25 iscritti a un ciclo di studi).
– i contratti di solidarietà «difensivi» (per evitare licenziamenti) possono essere trasformati in contratti di solidarietà «espansivi» in modo da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. Non si potrà prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista in precedenza e il datore integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Alle eventuali nuove assunzioni si applicheranno i contributi e le agevolazioni valide per i contratti di solidarietà espansiva.
– l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali può essere revocata da Ministero del Lavoro fino a disporne il commissariamento.
Il Sole 24Ore, giugno 2016